ISLAM, DDL CALDEROLI PER REATO DI SHARIA E CONTRO VELO: 'NESSUNA INTEGRAZIONE SENZA LA SEPARAZIONE TRA SFERA LAICA E RELIGIOSA'

calderoli_shariaRoma, 26 feb. (AdnKronos) - "Non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa".

Sulla base di questa convinzione il leghista Roberto Calderoli ha depositato un ddl, appena stampato, al Senato con disposizioni "volte a contrastare i precetti  religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali, l'ordinamento giuridico, la pubblica sicurezza e il benessere sociale della collettività".

La proposta del vice presidente del Senato investe i luoghi e gli edifici di culto, le modalità di svolgimento dei sermoni nelle moschee, modifiche al codice penale con l'introduzione del reato di apologia della 'guerra santa'.

Nella relazione introduttiva, si sottolinea l'esigenza del rispetto da parte dei musulmani "delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di  tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali". In particolare, si integra l'art. 414 del Codice penale  sull'istigazione a delinquere, prevedendo la pena da tre a cinque anni per "chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza" sulla base dei dettami della "dottrina coranica" e istiga "a commettere reati, legittimando pubblicamente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale o effettuando apologia della sharia o di condotte sanzionabili connesse al radicalismo religioso di matrice islamica o jihadista".

Cittadinanza revocata ed espulsione in caso di condanna  definitiva

Nel ddl Calderoli è fissato anche il divieto "di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo". In caso di inosservanza, è prevista un'ammenda da 150 a 300 euro, commutabile nell'"obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione". Inoltre, nei primi dieci anni dall'acquisto della cittadinanza, per il reato di istigazione alla sharia e in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, la stessa è revocata e il condannato è espulso con effetto immediato.

Preliminarmente, però, è stabilito che il ministero dell'Interno invii gli statuti delle confessioni o associazioni religiose alle commissioni parlamentari competenti, per l'espressione del parere e lo stesso ministero, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Nelle moschee vietato l'uso di lingue diverse dall'italiano

Ad un decreto legislativo del governo è demandata, inoltre, la fissazione dei requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, l'esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano. In secondo luogo, il divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo o a "forme a forme di ideologia violenta, radicale o fondamentalista.

Il rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme e l'esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia. E ancora: il divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto, compresa, quindi, l'istruzione, mentre è ammessa "l'attività di esposizione didattica della dottrina religiosa". In particolare, Calderoli propone il "divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto". Vietato, inoltre, l'"utilizzo consapevole dei luoghi di culto per ricezione, ospitalità o incontro di soggetti legati, affiliati o riconducibili a organizzazioni e gruppi dediti ad attività terroristiche o di violenza organizzata o di discriminazione razziale, religiosa o identitaria". In caso di infrazione, tali luoghi vengono interdetti per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.